Art. 2
Requisiti di informativa aggiuntivi per taluni enti
In vigore dal 4 set 2017
Requisiti di informativa aggiuntivi per taluni enti
1. Oltre alle informazioni di cui all', gli enti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 comunicano:
a)
gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di attività nelle colonne C030, C050, C080 e C100 come indicato nel modello A dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II;
b)
gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di garanzie reali ricevute e di titoli di debito emessi, comprese le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività (ABS), nelle colonne C030 e C060, come indicato nel modello B dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
2. Il paragrafo 1 si applica solo agli enti creditizi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a)
il totale delle loro attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 10, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ammonta a oltre 30 miliardi di EUR;
b)
il loro livello di gravame sulle attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 9, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è superiore al 15 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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