Art. 3
In vigore dal 31 ago 2017
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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