Art. 2

In vigore dal 30 ago 2017
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, ad eccezione: — dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato, che si applicano dal 1o marzo 2018, e — del paragrafo 4, lettera a), dell'allegato, che si applica dal 1o marzo 2018 nella misura in cui riguarda le seguenti sostanze: bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4-dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di disodio anidro; ottaborato di disodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononan-1-oico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicicloesilftalato e triflumizolo (ISO).
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