Art. 1

Partecipazione a dispositivi di abbinamento

In vigore dal 28 ago 2017
Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Partecipazione a dispositivi di abbinamento Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l'obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.»; 2) all'articolo 91, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.»
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