Art. 1
Partecipazione a dispositivi di abbinamento
In vigore dal 28 ago 2017
Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo 16 bis:
«Articolo 16 bis
Partecipazione a dispositivi di abbinamento
Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l'obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.»;
2)
all'articolo 91, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:2294:oj#art-1