Art. 2
In vigore dal 28 ago 2017
Il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal presente regolamento, è accertato in occasione della verifica dell'organizzazione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.
Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l'accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 (2). In tal caso, la validità dell'attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1505:oj#art-2