Art. 1

Connessione da parte di paesi terzi

In vigore dal 25 ago 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 è così modificato: 1) all' sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m): «k)   «sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni» («Testa»): una piattaforma di interconnessione delle telecomunicazioni per lo scambio sicuro di informazioni fra le pubbliche amministrazioni nell'Unione; l)   «accesso diretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito dallo Stato membro che ospita il registro; m)   «accesso indiretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito da uno Stato membro che non ospita il registro.»; 2) sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: «Articolo 3 bis Connessione da parte di paesi terzi Previa approvazione della Commissione, i paesi terzi possono connettere i propri registri elettronici a TACHOnet qualora adempiano le disposizioni del presente regolamento. Articolo 3 ter Prove preliminari La connessione del registro elettronico nazionale al sistema di messaggeria TACHOnet, sia essa diretta o indiretta, ha luogo dopo il superamento delle prove di connessione, integrazione e efficienza in conformità alle istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione. Se le prove preliminari hanno esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente la fase di prova. Le prove riprendono non appena l'autorità nazionale competente abbia informato la Commissione che sono stati apportati i miglioramenti tecnici necessari a livello nazionale per il superamento delle prove preliminari. Le prove preliminari hanno durata massima di sei mesi.»; 3) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Accesso indiretto a TACHOnet 1.   L'autorità nazionale che richiede l'accesso a TACHOnet consegna alla Commissione la seguente documentazione: a) una lettera firmata da un rappresentante dell'autorità nazionale in cui si chiede alla Commissione di dare avvio alla fase di prove finalizzate all'ottenimento dell'accesso indiretto a TACHOnet; b) una richiesta di accesso indiretto a TACHOnet redatta nel formato di cui all'allegato IX; c) il contratto bilaterale fra l'autorità nazionale che chiede l'accesso indiretto e l'autorità nazionale che fornisce tale accesso tramite la sua connessione al sistema Testa, firmato dai rappresentanti delle due autorità nazionali. 2.   Entro due mesi dalla consegna della documentazione di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede all'autorità nazionale in questione di fornirle le informazioni tecniche necessarie per dare avvio alle prove preliminari di cui all'articolo 3 ter. 3.   L'accesso indiretto al sistema TACHOnet non viene concesso fintanto che non siano soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»; 4) gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento; 5) è aggiunto l'allegato IX, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.
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