Art. 1

In vigore dal 24 ago 2017
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato: 1) l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 bis I divieti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 4, non si applicano in relazione a fondi e risorse economiche appartenenti o messi a disposizione della Foreign Trade Bank o della Korean National Insurance Company (KNIC) nella misura in cui tali fondi e risorse economiche siano destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare in Corea del Nord, o per attività di assistenza umanitaria che sono intraprese dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»; 2) l'articolo 11 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 11 quater In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso in Corea del nord a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; 3) l'allegato V del regolamento (CE) n. 327/2009 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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