Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 21 ago 2017
Misure transitorie 1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima dell'11 marzo 2018 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2018 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2019 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
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