Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 21 ago 2017
Misure transitorie 1.   Le sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina, autorizzate dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 della Commissione, e le premiscele che le contengono, prodotte ed etichettate prima dell'11 marzo 2018 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017 possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2018 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2019 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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