Art. 1
In vigore dal 17 ago 2017
Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è così modificato:
1)
all', paragrafo 2, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
i prodotti che sono soggetti al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.
(*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"
2)
all'articolo 8, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera e bis):
«e bis)
per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all'articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2017:1965:oj#art-1