Art. 1

In vigore dal 17 ago 2017
Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) i prodotti che sono soggetti al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale. (*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" 2) all'articolo 8, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera e bis): «e bis) per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all'articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;».
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