Art. 1
Comunicazioni relative al riso
In vigore dal 17 ago 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo o l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:
a)
la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;
b)
in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In deroga al paragrafo 3, se ai fini del presente regolamento si applica una scadenza per la comunicazione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande di titoli nell'ambito di un contingente tariffario o per la comunicazione dei quantitativi non utilizzati nell'ambito di un contingente tariffario, la suddetta scadenza ha termine allo scadere dell'ultima ora dell'ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo.»;
2)
è inserito il seguente articolo 19 bis:
«Articolo 19 bis
Comunicazioni relative al riso
Gli Stati membri comunicano alla Commissione su base giornaliera:
a)
per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari di importazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per origine e per codice di prodotto;
b)
per quanto riguarda i titoli di esportazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per codice di prodotto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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