Art. 2
In vigore dal 16 ago 2017
1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:
a)
chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
b)
presentare osservazioni scritte alla Commissione e
c)
chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Storico versioni
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