Art. 1
Messa a disposizione del programma dei prodotti in regime d'intervento
In vigore dal 16 ago 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è così modificato:
1)
al titolo II è aggiunto il seguente capo IV:
«CAPO IV
Smaltimento dei prodotti in regime d'intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione
Articolo 38 bis
Messa a disposizione del programma dei prodotti in regime d'intervento
1. La Commissione può, con un regolamento di esecuzione adottato secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, mettere i prodotti in regime intervento a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento (nel prosieguo: «il programma»).
2. Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevede in particolare le seguenti informazioni:
a)
la tipologia e il quantitativo dei prodotti messi a disposizione del programma;
b)
l'ubicazione dei prodotti messi a disposizione del programma e i criteri per la distribuzione dei lotti disponibili tra gli Stati membri interessati sulla base della loro ubicazione;
c)
le modalità secondo cui i prodotti sono smaltiti conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (utilizzo diretto, trattamento o vendita), al fine di metterli a disposizione del programma nel modo economicamente più vantaggioso, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei prodotti;
d)
quando i prodotti sono venduti in conformità all'articolo 38 ter del presente regolamento, l'importo della cauzione da costituire a norma dell'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il prezzo al di sotto del quale i prodotti non sono venduti.
3. Gli Stati membri interessati a ricevere una parte o la totalità del quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presentano una domanda alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 1. Tale richiesta deve precisare la tipologia e il quantitativo (espresso in tonnellate) del prodotto richiesto. Il quantitativo richiesto da uno Stato membro non supera il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, con il quale:
a)
assegna un quantitativo a ciascuno Stato membro che ha presentato una domanda;
b)
specifica l'ubicazione dei lotti disponibili distribuiti agli Stati membri interessati secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b).
Ai fini del primo comma, lettera a), quando il quantitativo complessivo richiesto dagli Stati membri supera il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a), agli Stati membri interessati è assegnato un quantitativo in proporzione al quantitativo da essi richiesto.
5. Quando il quantitativo assegnato a uno Stato membro è inferiore del 50 % al quantitativo richiesto, lo Stato membro può rinunciare al quantitativo assegnato informando la Commissione della sua decisione entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati i prodotti. Tali prodotti non sono più disponibili per il programma nell'ambito di quello specifico regolamento di esecuzione.
Articolo 38 ter
Vendita di prodotti in regime d'intervento messi a disposizione del programma
1. Quando il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 1, stabilisce che i prodotti messi a disposizione del programma devono essere smaltiti mediante vendita, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. L'organismo pagatore dello Stato membro cui sono stati assegnati prodotti in conformità all'articolo 38 bis, paragrafo 4, avvia, entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati i prodotti, una procedura di gara per la vendita dei prodotti.
Quando a uno Stato membro sono stati assegnati prodotti detenuti dall'organismo pagatore in un altro Stato membro, l'organismo pagatore che detiene i prodotti fornisce all'organismo pagatore che vende i prodotti le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettere da d) a g), entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati i prodotti.
3. Quando l'organismo pagatore di uno Stato membro cui sono stati assegnati prodotti detenuti dall'organismo pagatore di un altro Stato membro vende la totalità o una parte di tali prodotti, l'organismo pagatore che vende i prodotti paga all'organismo pagatore che li detiene il valore contabile di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale pagamento deve essere effettuato entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di un operatore del pagamento dell'importo corrispondente alla sua offerta. L'organismo pagatore che detiene i prodotti rilascia il buono di ritiro di cui all'articolo 37 del presente regolamento entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dall'organismo pagatore che vende i prodotti.
4. L'organismo pagatore che vende i prodotti trasferisce, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di un operatore del pagamento dell'importo corrispondente alla sua offerta, la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile dei prodotti, moltiplicata per la quantità venduta, all'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 223/2014. Tale importo trasferito è utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari alle persone indigenti in aggiunta alle risorse già a disposizione del programma operativo.
5. Eventuali costi amministrativi connessi alla vendita dei prodotti sono a carico dell'organismo pagatore che vende i prodotti.
6. Il capo II del regolamento (UE) 2016/1238 e il capo III del titolo II del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) ed e), dell'articolo 31, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 36 del presente regolamento, si applicano a una procedura di gara avviata da un organismo pagatore in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. L'articolo 32, paragrafo 1, e l'articolo 33, paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, alla decisione corrispondente dello Stato membro. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera g), per l'importo della cauzione previsto dal regolamento di esecuzione che avvia la gara si intende l'importo della cauzione previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 1.
7. Quando la totalità o parte dei prodotti assegnati a uno Stato membro non sono stati venduti entro 5 mesi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati, tali prodotti non sono più disponibili nell'ambito di quello specifico regolamento.
(*1) Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).»;"
2)
all'articolo 65, paragrafo 1, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
informazioni relative allo smaltimento nell'ambito del programma a favore degli indigenti, compreso l'importo in questione (la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile) e il momento in cui tale importo è trasferito all'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 223/2014 conformemente all'articolo 38 ter, paragrafo 4, del presente regolamento.».
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