Art. 1

In vigore dal 11 ago 2017
Nell'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:».
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