Art. 1
In vigore dal 11 ago 2017
Nell'allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1255/2010, il testo del riquadro 8 è sostituito dal seguente:
‘8.
Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a …, come da certificato sanitario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Kosovo (*2) e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*2), dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3).’
Storico versioni
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