Art. 2
In vigore dal 11 ago 2017
L'aliquota nulla del dazio doganale si applica alle seguenti condizioni:
a)
i vini importati sono accompagnati da una prova dell'origine ai sensi del protocollo II dell'ASA;
b)
i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1466:oj#art-2