Art. 1

Anticipi

In vigore dal 9 ago 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 31 marzo dell'anno che segue la fusione.»; b) al paragrafo 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) la dotazione attribuita all'ambito interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 rimanga stabile; d) il trasferimento di una dotazione dalla misura in questione ad altre misure nell'ambito interessato non superi i 40 000 EUR.»; 2) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 3 Anticipi 1.   L'organizzazione beneficiaria può presentare domande di anticipo entro le date stabilite dallo Stato membro. 2.   L'importo totale degli anticipi versati per un determinato anno di attuazione di un programma di attività non può superare il 90 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato per tale programma di attività. 3.   Lo Stato membro ha la facoltà di fissare un importo minimo per gli anticipi e le scadenze da rispettare per il versamento dei medesimi. Articolo 4 Cauzione da costituire 1.   La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è pari ad almeno il 10 % del finanziamento dell'Unione richiesto. 2.   I versamenti degli anticipi di cui all'articolo 3 sono subordinati alla costituzione di una cauzione, conformemente al capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*1). L'importo della cauzione è fissato al 110 % dell'importo dell'anticipo. 3.   Prima di una data stabilita dallo Stato membro e comunque al massimo entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni beneficiarie possono presentare allo Stato membro interessato una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), la domanda è accompagnata da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014. Lo Stato membro controlla tali documenti e svincola la cauzione corrispondente alle spese di cui trattasi al massimo nel corso del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda. (*1)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»;" 3) l'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro nell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e comunque entro una data che deve essere determinata dallo Stato membro per conformarsi con i requisiti del paragrafo 5. L'organismo pagatore dello Stato membro può versare alle organizzazioni beneficiarie il saldo del finanziamento unionale corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione di cui all'articolo 7, che le misure corrispondenti a ciascuna rata dell'anticipo di cui all'articolo 3 sono state effettivamente realizzate.»; b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e dopo aver esaminato i documenti a corredo ed effettuato i controlli di cui all'articolo 6, lo Stato membro versa il finanziamento unionale dovuto e svincola l'eventuale cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»; 4) è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Pagamenti parziali 1.   Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni beneficiarie a chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività. 2.   Le domande di cui al paragrafo 1 possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di due volte nel corso di ciascun anno di esecuzione del programma di attività. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), le domande sono accompagnate da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014. 3.   I pagamenti relativi alle domande di cui al paragrafo 1 non superano l'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali nonché le scadenze da rispettare per le relative domande.»; 5) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Gli Stati membri possono effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a), su base puramente documentale.»; 6) l'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Al massimo entro il 31 gennaio che precede l'inizio di un nuovo programma di attività triennale, le autorità competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:»; ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) alla quota minima del finanziamento unionale assegnata ad ambiti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, agli obiettivi e alle priorità per il settore oleicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento delegato, nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del suddetto regolamento delegato; d) alle date di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 5 bis, paragrafo 3, del presente regolamento;»; b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Entro il 20 ottobre successivo a ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, le autorità competenti trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:».
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