Art. 1

Divieto di doppio finanziamento

In vigore dal 9 ago 2017
Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Divieto di doppio finanziamento Gli Stati membri stabiliscono criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per operazioni o azioni che ricevono un sostegno nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.»; 2) all'articolo 3, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:»; 3) all'articolo 4, paragrafo 1, è soppressa la lettera a); 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Ripartizione del finanziamento dell'Unione Gli Stati membri stabiliscono la quota minima del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 assegnata agli ambiti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale quota minima si applica a tutti i programmi di attività approvati a norma del presente regolamento nello Stato membro interessato.»; 5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (*1), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (*2), del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione o del presente regolamento. (*1)  Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16)." (*2)  Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).»;" 6) all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato: a) la lettera h) è soppressa; b) è aggiunto il seguente secondo comma: «Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono decidere se le spese generali sono ammissibili sulla base di un tasso forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.».
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