Art. 3
In vigore dal 9 ago 2017
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti introdotti non più di 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1444:oj#art-3