Art. 1

In vigore dal 8 ago 2017
All' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 è aggiunto il seguente paragrafo: «Il collegamento di uno Stato membro al sistema ERRU si considera stabilito una volta completata la connessione, l'integrazione e le prove di funzionamento secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e condotte sotto la supervisione di quest'ultima. Le prove hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione adotta misure nel caso in cui tali prove non abbiano esito positivo. Qualora tali misure dovessero risultare insufficienti, la Commissione può ritirare la propria assistenza alle prove fino a quando lo Stato membro non dimostri che il collegamento al sistema ERRU sia stato migliorato a livello nazionale in misura sufficiente.».
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