Art. 1

In vigore dal 8 ago 2017
L' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 è così rettificato: «Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping sono sbloccati.»
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