Art. 3

In vigore dal 7 ago 2017
Le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», usate per la commercializzazione del luppolo prodotto nelle regioni austriache della «Stiria» o della «Stiria meridionale», possono essere tradotte esclusivamente con «luppolo austriaco». Quando la denominazione «Štajerski hmelj» è tradotta in tedesco, l'aggettivo «Štajerski» è mantenuto tale e quale e non figura alcun riferimento ai termini «Steiermark» o «Südsteiermark».
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