Art. 2

In vigore dal 7 ago 2017
Le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», facenti riferimento al luppolo prodotto nelle regioni austriache della «Stiria» o della «Stiria meridionale», possono continuare ad essere utilizzate sul mercato a condizione che nell'etichettatura o nella presentazione figuri un chiaro riferimento supplementare all'origine austriaca mediante diciture, simboli o presentazioni collocati nello stesso campo visivo della denominazione. I produttori austriaci non utilizzano sull'imballaggio elementi facenti riferimento alla Slovenia.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2017/1433 — Testo vigente | Portale Normativo