Art. 99

Piani definitivi di disponibilità sull'orizzonte annuale

In vigore dal 2 ago 2017
Piani definitivi di disponibilità sull'orizzonte annuale 1.   Entro il 1o dicembre di ogni anno civile, il TSO: a) completa il coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale degli asset rilevanti; e b) completa i piani di disponibilità sull'orizzonte annuale per gli asset rilevanti interni e li archivia sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E. 2.   Entro il 1o dicembre di ogni anno civile, il TSO presenta al proprio pianificatore delle indisponibilità il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale per ciascun asset rilevante interno. 3.   Entro il 1o dicembre di ogni anno civile, il TSO presenta al pertinente DSO il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale per ciascun asset rilevante interno situato in un sistema di distribuzione. 4.   Entro il 1o dicembre di ogni anno civile, il TSO presenta al pertinente CDSO il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale per ciascun asset rilevante interno situato in un sistema di distribuzione chiuso.
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Piani definitivi di disponibilità sull'orizzonte annuale (Art. 99 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo