Art. 90

Trattamento degli asset rilevanti situati in un sistema di distribuzione o in un sistema di distribuzione chiuso

In vigore dal 2 ago 2017
Trattamento degli asset rilevanti situati in un sistema di distribuzione o in un sistema di distribuzione chiuso 1.   Il TSO coordina con il DSO la pianificazione delle indisponibilità degli asset rilevanti interni collegati al sistema di distribuzione del DSO. 2.   Il TSO coordina con il CDSO la pianificazione delle indisponibilità degli asset rilevanti interni collegati al sistema di distribuzione chiuso del CDSO.
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Trattamento degli asset rilevanti situati in un sistema di distribuzione o in un sistema di distribuzione chiuso (Art. 90 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo