Art. 85

Elenchi dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo rilevanti

In vigore dal 2 ago 2017
Elenchi dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo rilevanti 1.   Entro 3 mesi dall'approvazione della metodologia per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità di cui all', paragrafo 1, i TSO di ogni regione di coordinamento delle indisponibilità valutano congiuntamente, in base a tale metodologia, la rilevanza dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo per il coordinamento delle indisponibilità e definiscono un elenco unico, per regione di coordinamento delle indisponibilità, dei gruppi di generazione rilevanti e degli impianti di consumo rilevanti. 2.   I TSO di una regione di coordinamento delle indisponibilità mettono congiuntamente a disposizione l'elenco dei gruppi di generazione rilevanti e degli impianti di consumo rilevanti di tale regione di coordinamento delle indisponibilità sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E. 3.   Ciascun TSO comunica alla propria autorità di regolamentazione l'elenco dei gruppi di generazione rilevanti e degli impianti di consumo rilevanti per ciascuna regione di coordinamento delle indisponibilità di cui fa parte. 4.   Per ciascun asset rilevante interno che è un gruppo di generazione o un impianto di consumo, il TSO: a) comunica al titolare del gruppo di generazione rilevante o dell'impianto di consumo rilevante l'inserimento nell'elenco; b) comunica ai DSO i gruppi di generazione rilevanti e gli impianti di consumo rilevanti che sono collegati al loro sistema di distribuzione; e c) comunica ai CDSO i gruppi di generazione rilevanti e gli impianti di consumo rilevanti che sono collegati al loro sistema di distribuzione chiuso;
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Elenchi dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo rilevanti (Art. 85 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo