Art. 63

Cooperazione tra i TSO in materia di formazione

In vigore dal 2 ago 2017
Cooperazione tra i TSO in materia di formazione 1.   Il TSO organizza sessioni di formazione periodiche con i TSO limitrofi al fine di migliorare la conoscenza delle caratteristiche dei sistemi di trasmissione limitrofi, come pure la comunicazione e il coordinamento tra i dipendenti dei TSO limitrofi incaricati della gestione in tempo reale. La formazione tra TSO prevede l'acquisizione di una conoscenza approfondita delle azioni coordinate necessarie in ciascuno stato del sistema. 2.   Il TSO determina, in cooperazione con almeno il TSO limitrofo, la necessità e la frequenza delle sessioni di formazione congiunta, di cui specifica anche i contenuti minimi e l'ambito, tenendo conto del livello di influenza reciproca e della cooperazione operativa necessaria. Detta formazione tra TSO può comprendere, tra l'altro, seminari di formazione congiunti e sessioni di formazione congiunta con simulatore. 3.   Il TSO partecipa con gli altri TSO, almeno una volta l'anno, a sessioni di formazione sulla gestione degli aspetti comuni della gestione in tempo reale. La frequenza è definita tenendo conto del livello di influenza reciproca dei sistemi di trasmissione e del tipo di interconnessione (collegamenti c.c./c.a.). 4.   Il TSO scambia esperienze relative alla gestione in tempo reale, comprese visite e scambio di esperienze tra i dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale, con i TSO limitrofi, con qualsiasi TSO con cui ha o ha avuto un'interazione operativa e con i pertinenti coordinatori regionali della sicurezza.
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Cooperazione tra i TSO in materia di formazione (Art. 63 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo