Art. 43

Scambio di dati strutturali

In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati strutturali 1.   Il TSO determina, in base alla metodologia sviluppata conformemente all', l'area osservabile dei sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione necessaria ai fini di una determinazione accurata ed efficiente dello stato del sistema. 2.   Se il TSO ritiene che un sistema di distribuzione non connesso al sistema di trasmissione abbia un'influenza significativa in termini di tensione, di flussi di potenza o di altri parametri elettrici per la rappresentazione del comportamento del sistema di trasmissione, detto sistema di distribuzione è definito dal TSO come parte dell'area osservabile conformemente all'. 3.   Le informazioni strutturali relative all'area osservabile di cui ai paragrafi 1 e 2 fornite da ciascun DSO al TSO comprendono almeno: a) le sottostazioni per livello di tensione; b) le linee che collegano le sottostazioni di cui alla lettera a); c) i trasformatori delle sottostazioni di cui alla lettera a); d) gli SGU; e e) i reattori e i condensatori collegati alle sottostazioni di cui alla lettera a). 4.   Ciascun DSO connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO un aggiornamento delle informazioni strutturali di cui al paragrafo 3 almeno ogni sei mesi. 5.   Almeno una volta l'anno, ciascun DSO connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO, per ogni fonte di energia primaria, la capacità di generazione aggregata totale dei gruppi di generazione di tipo A soggetti ai requisiti del regolamento (UE) 2016/631 e le migliori stime possibili della capacità di generazione dei gruppi di generazione di tipo A non soggetti al regolamento (UE) 2016/631, o ai quali sia stata concessa una deroga a tale regolamento, connessi al suo sistema di distribuzione, come pure le informazioni correlate concernenti il loro comportamento in termini di frequenza.
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Scambio di dati strutturali (Art. 43 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo