Art. 22

Categorie di contromisure

In vigore dal 2 ago 2017
Categorie di contromisure 1.   Il TSO utilizza le seguenti categorie di contromisure: a) modifica della durata di un'indisponibilità pianificata o rimessa in funzione di elementi del sistema di trasmissione per conseguire la disponibilità operativa di tali elementi; b) incidenza attiva sui flussi di potenza mediante: i) commutazioni sotto carico dei trasformatori di potenza; ii) commutazioni sotto carico dei trasformatori sfasatori (PST); iii) modifica delle topologie; c) controllo della tensione e gestione della potenza reattiva mediante: i) commutazioni sotto carico dei trasformatori di potenza; ii) inserzione/disinserzione di condensatori e reattori; iii) inserzione/disinserzione dei dispositivi di gestione della tensione e della potenza reattiva basati sull'elettronica di potenza; iv) istruzioni ai DSO connessi al sistema di trasmissione e agli utenti rilevanti della rete affinché blocchino il controllo automatico della tensione e della potenza reattiva dei trasformatori o affinché attivino nei propri impianti le contromisure di cui ai punti da i) a iii) se il degrado della tensione compromette la sicurezza operativa o rischia di provocare un collasso di tensione in un sistema di trasmissione; v) richiesta di variazione della produzione di potenza reattiva o del setpoint di tensione dei gruppi di generazione sincroni connessi al sistema di trasmissione; vi) richiesta di variazione della produzione di potenza reattiva dei convertitori dei gruppi di generazione non sincroni connessi al sistema di trasmissione; d) ricalcolo delle capacità interzonali del giorno prima e infragiornaliere in conformità del regolamento (UE) 2015/1222; e) ridispacciamento, tra due o più TSO, degli utenti del sistema connessi al sistema di trasmissione o di distribuzione nell'area di controllo del TSO; f) scambi in controflusso tra due o più zone di offerta; g) regolazione dei flussi di potenza attiva attraverso i sistemi HVDC; h) attivazione di procedure di gestione della deviazione della frequenza; i) riduzione, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009, della capacità interzonale già allocata in situazioni di emergenza in cui l'uso di tale capacità rischia di compromettere la sicurezza operativa, tutti i TSO su un dato interconnettore acconsentono a tale adeguamento e il ridispacciamento o gli scambi in controflusso non sono possibili; e j) se del caso, distacco manuale del carico nello stato normale o di allerta. 2.   Se necessario e giustificato ai fini del mantenimento della sicurezza operativa, il TSO può preparare e attivare ulteriori contromisure. Il TSO comunica e giustifica tali situazioni alla pertinente autorità di regolamentazione e, ove applicabile, allo Stato membro, almeno una volta l'anno, in seguito all'attivazione delle contromisure supplementari. Le pertinenti relazioni e giustificazioni sono inoltre pubblicate. La Commissione europea o l'Agenzia può richiedere alla competente autorità di regolamentazione di fornire ulteriori informazioni sull'attivazione di contromisure supplementari nei casi in cui queste influiscono su un sistema di trasmissione limitrofo.
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Categorie di contromisure (Art. 22 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo