Art. 150

Comunicazione ai TSO

In vigore dal 2 ago 2017
Comunicazione ai TSO 1.   I TSO che intendono esercitare la facoltà di eseguire un processo di compensazione dello sbilanciamento, un processo transfrontaliero di attivazione delle FRR, un processo transfrontaliero di attivazione delle RR, uno scambio di riserve o una condivisione di riserve ne danno comunicazione, tre mesi prima di esercitare tale facoltà, a tutti gli altri TSO della medesima area sincrona, specificando quanto segue: a) i TSO interessati; b) la quantità di scambio di potenza prevista in funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento, del processo transfrontaliero di attivazione delle FRR o del processo transfrontaliero di attivazione delle RR; c) il tipo e la quantità massima delle riserve da scambiare o condividere; nonché d) la tempistica dello scambio o della condivisione delle riserve. 2.   Qualora si esegua un processo di compensazione dello sbilanciamento, un processo transfrontaliero di attivazione delle FRR o un processo transfrontaliero di attivazione delle RR in aree LFC non appartenenti al medesimo blocco LFC, ciascun TSO delle aree sincrone in causa ha la facoltà di dichiararsi TSO interessato ai TSO dell'area sincrona sulla base di un'analisi della sicurezza operativa ed entro un mese dal ricevimento della comunicazione a norma del paragrafo 1. 3.   Il TSO interessato ha la facoltà di: a) richiedere la fornitura di valori in tempo reale dello scambio di potenza per la compensazione dello sbilanciamento, dello scambio di potenza per il ripristino della frequenza e del programma di controllo, necessari per l'analisi della sicurezza operativa in tempo reale; nonché b) richiedere l'esecuzione di una procedura operativa che gli consenta interessato di fissare limiti relativamente allo scambio di potenza per la compensazione dello sbilanciamento, allo scambio di potenza per il ripristino della frequenza e al programma di controllo, tra le rispettive aree LFC sulla base di un'analisi della sicurezza operativa in tempo reale.
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Comunicazione ai TSO (Art. 150 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo