Art. 2
In vigore dal 2 ago 2017
A decorrere dal 23 agosto 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.
A decorrere dal 23 agosto 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.
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