Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/127
In vigore dal 25 lug 2017
Modifiche del regolamento (UE) 2017/127
Il regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:
1)
all'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che il numero dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga e la loro capacità di pesca complessiva non aumentino.»;
2)
gli allegati IA e ID del regolamento (UE) 2017/127 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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