Art. 2
In vigore dal 20 lug 2017
1. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:
a)
un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o
b)
la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalla abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti.
2. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, le istruzioni che accompagnano tali apparecchiature indicano, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato, l'elenco degli Stati membri e delle aree geografiche all'interno degli Stati membri in cui esistono tali restrizioni o requisiti, nonché i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ogni Stato membro e in ogni zona geografica all'interno di uno Stato membro.
Storico versioni
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