Art. 1

In vigore dal 18 lug 2017
Al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 4: «4. Le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 nonché quelle di merci delle voci da 0401 a 0404, presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole destinate a essere usate come complementi alimentari, sono escluse dalla classificazione nella voce 1901. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2017/1343 — Testo vigente | Portale Normativo