Art. 1

In vigore dal 17 lug 2017
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis 1.   Occorre un'autorizzazione preventiva per: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia; b) fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni di cui all'allegato VII, o pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato VII, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia. 2.   L'allegato VII comprende i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, in modo diretto o indiretto, dei beni di cui all'allegato VII, nonché alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni, da parte delle autorità degli Stati membri al governo libico. 4.   Le autorità competenti interessate non concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 quando vi sono fondati motivi di ritenere che i beni sarebbero utilizzati ai fini del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. 5.   Qualora un'autorità competente elencata nell'allegato IV rifiuti di rilasciare l'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi l'autorizzazione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, e comunica loro le informazioni pertinenti.»; 2) all'articolo 20 è aggiunta la seguente lettera: «c) modificare l'allegato VII per affinare o adeguare l'elenco dei beni inclusi che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani o per aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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