Art. 1
In vigore dal 14 lug 2017
L'acido peracetico ottenuto da tetraacetiletilendiammina e percarbonato di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
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