Art. 3
In vigore dal 13 lug 2017
1. A decorrere dal 1o novembre 2018, la sezione V del documento di identificazione rilasciato per un animale riproduttore di razza pura della specie equina in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 è completata in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo e, ove necessario ai fini dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è integrata dalla parte II del certificato zootecnico come descritto all', lettera b), punto ii), del presente regolamento.
2. La parte II del certificato zootecnico è allegata al documento unico di identificazione a vita rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 ed è collegata al certificato di origine di cui all'allegato I, parte 1, sezione V, di tale regolamento tramite l'indicazione del numero unico di identificazione a vita quale definito all', lettera o), di tale regolamento.
Storico versioni
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