Art. 1

In vigore dal 7 lug 2017
1.   Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di acciai resistenti alla corrosione, originari della Repubblica popolare cinese, costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, esclusi quelli: — di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi; — solo laminati a caldo o a freddo, e attualmente classificati ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 and ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094). Le importazioni sono sottoposte a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:1238:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2017/1238 — Testo vigente | Portale Normativo