Art. 1

Modifica al regolamento (UE) n. 1303/2013

In vigore dal 4 lug 2017
Modifica al regolamento (UE) n. 1303/2013 All'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*1); b) le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e c) le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR. L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale. Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.
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Modifica al regolamento (UE) n. 1303/2013 (Art. 1 Regolamento (UE) 2017/1199) — Testo vigente | Portale Normativo