Art. 1
In vigore dal 30 giu 2017
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:
Società
Prezzo minimo all'importazione
(EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)
Dazio
(EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)
Codice addizionale TARIC
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co.
1 153
—
A986
Holitech Technology Co. Ltd
1 153
—
A987
Henan Junhua Development Company, Ltd
1 153
—
A988
Tutte le altre società
—
415
A999
Per i produttori menzionati singolarmente, l'importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest'ultimo prezzo sia inferiore al prezzo minimo all'importazione. Per tali produttori menzionati singolarmente non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all'importazione.
L'applicazione del prezzo minimo all'importazione specificato per le società menzionate nel presente paragrafo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
3. Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (33), il prezzo minimo all'importazione precedentemente definito è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento.
Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 del r regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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