Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 151/2013
In vigore dal 29 giu 2017
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 151/2013
1. L'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso immediato e diretto ai dati sui contratti derivati conformemente agli del presente regolamento, anche nei casi di delega ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il formato XML e un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022. Il repertorio di dati sulle negoziazioni può inoltre, previo accordo del soggetto competente, concedere l'accesso alle informazioni relative ai contratti derivati in altro formato convenuto reciprocamente.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso.
2. All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 9:
«3. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di connettersi utilizzando un'interfaccia tra macchine sicura per la trasmissione delle richieste e il ricevimento dei dati.
Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il protocollo di trasferimento di file SSH. Per comunicare mediante la predetta interfaccia, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza messaggi XML standardizzati secondo la metodologia ISO 20022. In aggiunta, il repertorio di dati sulle negoziazioni può, previo accordo del soggetto competente, effettuare la connessione utilizzando un altro protocollo concordato reciprocamente.
2.4. Ai sensi degli , i repertori di dati sulle negoziazioni danno ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso alle seguenti informazioni:
a)
tutte le segnalazioni sui contratti derivati;
b)
la situazione più recente delle operazioni sui contratti derivati non ancora scaduti o che non sono stati ancora segnalati con tipo di azione “E”, “C”, “P” o “Z” di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (*1).
5. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di predisporre richieste periodiche predefinite di accesso ai dati sui contratti derivati, come stabilito al paragrafo 4, necessari a detti soggetti per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.
2.6. Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni sui contratti derivati secondo una qualsiasi delle combinazioni possibili dei seguenti dati di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012:
a)
data e ora della segnalazione;
b)
identificativo della controparte segnalante;
c)
identificativo dell'altra controparte;
d)
settore di attività della controparte segnalante;
e)
natura della controparte segnalante;
f)
identificativo dell'intermediario;
g)
identificativo del soggetto segnalante;
h)
identificativo del beneficiario;
i)
classe di attività;
j)
classificazione del prodotto;
k)
identificazione del prodotto;
l)
identificazione del sottostante;
m)
sede di esecuzione;
n)
data e ora di esecuzione;
o)
data di scadenza;
p)
data di cessazione;
q)
controparte centrale (CCP) e
r)
tipo di azione.
2.7. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni relative ai contratti derivati ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L'accesso viene dato secondo le seguenti modalità:
a)
quando i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l'accesso alle informazioni sui contratti derivati in essere o sui contratti derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione “E”, “C”, “Z” o “P” di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è stata effettuata meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro le ore 12:00 UCT del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;
b)
quando i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l'accesso alle informazioni sui contratti derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione “E”, “C”, “Z” o “P” di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è stata effettuata più di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;
c)
quando la richiesta di accesso ai dati da parte dei soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 si riferisce a contratti derivati rientranti in entrambi le lettere a) e b), il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce le informazioni su tali contratti derivati entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata.
8. I repertori di dati sulle negoziazioni confermano e verificano l'esattezza e la completezza delle richieste di accesso ai dati presentate dai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Essi comunicano ai predetti soggetti il risultato della verifica entro e non oltre sessanta minuti dalla presentazione della richiesta.
9. I repertori di dati sulle negoziazioni usano la firma elettronica e protocolli di cifratura dei dati per garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione dei dati messi a disposizione dei soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.
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