Art. 2
In vigore dal 29 giu 2017
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Gli allegati I e III del presente regolamento si applicano dall’inizio dell’anno contabile che comincia dopo il 1o gennaio 2018, qualora i seguenti enti utilizzino un anno contabile diverso dall’anno civile:
(a)
gli enti soggetti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
(b)
gli enti creditizi diversi da quelli di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento;
(c)
gli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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