Art. 3
In vigore dal 29 giu 2017
Per i prodotti non contemplati dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 478/2010 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 quale prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 e modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 478/2010 e dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 quale prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 prima della modifica introdotta dal presente regolamento sono oggetto di rimborso o di sgravio da parte delle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile.
Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, sia scaduto alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data, o qualora scada entro sei mesi da tale data, tale termine è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
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