Art. 1
In vigore dal 23 giu 2017
Il regolamento delegato (UE) 2015/242 è così modificato:
1)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
“organizzazioni del settore”, le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca (compresi i pescatori dipendenti) e, ove del caso, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione.»;
2)
L'articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
decide in merito alla classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse”. La decisione è basata su criteri oggettivi e verificabili, quali le disposizioni dello statuto, l'elenco dei membri e la natura delle attività svolte dall'organizzazione in questione.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sulla base delle designazioni effettuate dalle organizzazioni del settore e dagli altri gruppi di interesse per i seggi ad essi rispettivamente attribuiti, l'assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a 25 membri. Previa consultazione della Commissione, l'assemblea generale può decidere di nominare un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un'adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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