Art. 2
In vigore dal 22 giu 2017
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 21 gennaio 2018:
1)
per quanto riguarda la sostanza attiva metalaxil in e su tutti i prodotti;
2)
per quanto riguarda la sostanza attiva acrinatrina in e su tutti i prodotti ad eccezione di banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche;
3)
per quanto riguarda la sostanza attiva tiabendazolo in e su tutti i prodotti ad eccezione di manghi e funghi coltivati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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