Art. 5
Comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione
In vigore dal 22 giu 2017
Comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati comunica all'autorità competente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, tutte le modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione prima della loro decorrenza.
Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile comunicare la modifica prima della sua decorrenza, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati presenta le informazioni sulle modifiche di cui al paragrafo 1 compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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