Art. 3
In vigore dal 21 giu 2017
Il nome di cui all' è protetto nel suo insieme. Il termine «pastarma» può continuare a essere usato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
Storico versioni
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