Art. 1
Relazioni settimanali
In vigore dal 20 giu 2017
Relazioni settimanali
1. Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione preparano la relazione settimanale di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, separatamente per ogni strumento derivato su merci, quota di emissioni o strumento derivato sulla stessa che è negoziato in tale sede di negoziazione, rispettando il formato riportato nelle tabelle di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono l'aggregato di tutte le posizioni detenute dalle differenti persone in ciascuna delle categorie di cui alla tabella 1 dell'allegato I in ciascuno strumento derivato su merci, in ciascuna quota di emissioni o in ciascuno strumento derivato sulla stessa che è negoziato in tale sede di negoziazione.
Storico versioni
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