Art. 1

Designazione di un punto di contatto

In vigore dal 19 giu 2017
Designazione di un punto di contatto Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di imprese di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.
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