Art. 1
Disposizioni di carattere generale
In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni di carattere generale
Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci stabilite nel presente regolamento si applicano a tutta la normativa dell'Unione concernente la pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1130:oj#art-1